Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO V
Della parentela e dell'affinità

Art. 74

Parentela (1)


I. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013. L'articolo sostituito disponeva: "Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite."