Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione

Art. 762
Omissione di beni ereditari

I. L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.