Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Art. 829
Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

I. Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

II. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.