Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE II
Del riordinamento della proprietà rurale

Art. 851
Trasferimenti coattivi

I. Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.

II. Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.