Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi

Art. 959
Diritti dell'enfiteuta

I. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.

II. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.