Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO V
Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
CAPO I
Dell'usufrutto
SEZIONE II
Dei diritti nascenti dall'usufrutto

Art. 994
Perimento delle mandre o dei greggi

I. Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

II. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.