Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO V-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI


Art. 196-bis
Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe (1)

I. Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII -bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all’in- dirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall’aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

II. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII -bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.



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(1) Articolo introdotto dall'art. 2 della legge 12 aprile 2019 n. 31 che ha introdotto il Titolo V-bis. Quanto all'entrata in vigore, l'art. 7 della legge citata stabilisce:
Art. 7 (Entrata in vigore) - 1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale (Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2019, n. 92).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.