Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE II
Dell'interruzione del processo

Art. 301
Morte o impedimento del procuratore

I. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

II. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

III. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.