Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO V
Dello scioglimento di comunioni

Art. 788
Vendita di immobili

I. Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

II. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

III. L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, può disporre altri incanti a norma dell'articolo 591.

IV. Quando le operazioni sono affidate a un notaio, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO V
Dello scioglimento di comunioni

Art. 788
Vendita di immobili

I. Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. (1)

II. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

III. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti. (2)

IV. Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo. (3)

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(1) Comma sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.
(2) Comma sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.
(3) La parola «professionista» è stata sostituita alla parola «notaio» in base alla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.