Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30989 - pubb. 05/04/2024

Tribunale di Firenze – Esdebitazione, disciplina applicabile e rilevanza dell’attivo in concreto disponibile

Tribunale Firenze, 24 Gennaio 2024. Pres., est. Legnaioli.


Esdebitazione - Disciplina applicabile ratione temporis - Percentuali di soddisfacimento e attivo in concreto disponibile



Alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza non si applicano le disposizioni previste dal menzionato codice, il quale, in coerenza alla Direttiva UE 2019/1023, non prevede più per l’esdebitazione del fallito il requisito oggettivo di cui all’art. 142, comma 2, Legge Fall. costituito dal soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali.


Ciò nonostante, imponendo la predetta direttiva una interpretazione del diritto interno, anche preesistente alla stessa, conforme al diritto europeo, nella valutazione del requisito oggettivo di cui all’art. 142, comma 2, Legge Fall. non può prescindersi dall’esame della situazione individuale dell’imprenditore, avendo riguardo non a percentuali di soddisfacimento astratte, ma all’attivo in concreto disponibile e messo a disposizione dei creditori in funzione della massima soddisfazione possibile. (Michela Mancini) (riproduzione riservata)


Il Commento: Cosa resta del pagamento parziale dei creditori quale presupposto dell’esdebitazione nei fallimenti pendenti all’entrata in vigore del CCII, di Michela Mancini



Segnalazione dell'Avv. Michela Mancini


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