Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12572 - pubb. 07/05/2015

Separazione consensuale e divorzio congiunto sono negozi (o contratti). Il Dolo quindi rileva

Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2015, n. 8096. Est. Dogliotti.


Separazione consensuale – Divorzio congiunto – Accordi dei coniugi – Qualificabilità come negozi o contratti – Sussiste – Conseguenze – Impugnabilità (a causa di nullità o annullabilità) – Sussiste – Modalità – Mediante autonomo giudizio di cognizione – Necessità – Sussiste

Divorzio congiunto – Dolo del coniuge – Attività diretta a nascondere parte del vero patrimonio – Appello per far valere dolo revocatorio – Ammissibilità – Sussiste



Nella separazione consensuale, così come nel divorzio congiunto, si stipula un accordo, di natura sicuramente negoziale che, frequentemente, per i profili patrimoniali, si configura come un vero e proprio contratto. Non rileva che, in sede di divorzio, esso sia recepito, fatto proprio dalla sentenza: all’evidenza, tale pronuncia è necessaria per lo scioglimento del vincolo matrimoniale ma, quanto all’accordo, si tratta di un controllo esterno del giudice, analogo a quello della separazione consensuale. Ove l’accordo (o il contratto) sia nullo, tale nullità potrebbe essere fatta valere da chiunque vi avesse interesse e dunque anche da chi avesse dato causa a tale nullità. E tale accordo (o contratto) potrebbe essere oggetto di annullamento da parte del soggetto incapace o la cui volontà risulti viziata (ad es. da un errore, magari sulla sussistente dell’interesse del minore ovvero dal dolo di una delle parti). Ma nullità o annullamento non potrebbero costituire motivo di impugnazione da parte dei soggetti dell’accordo da cui essi sono vincolati, ma dovrebbero essere fatti valere in un autonomo giudizio di cognizione (Cass. Civ. n. 17067 del 2003, Cass. Civ. n. 18066 del 2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le sentenze possono essere impugnate per revocazione se pronunciate in grado di appello oppure nel giudizio di Cassazione (o se emesse in primo grado, a talune condizioni, quando siano passate in giudicato; v. artt. 395, 396 c.p.c.). Il vizio revocatorio (e specificamente quello di cui all’art. 395 c.p.c.) può proporsi con i motivi di appello con i quali può censurarsi ogni profilo di ingiustizia della sentenza di primo grado, nessuno escluso. In questo caso, trattandosi di atto di appello, ove si faccia valere una ipotesi di “dolo revocatorio” la domanda non potrà essere giudicata nuova. In particolare, può essere fatto valere il dolo processuale revocatorio, ai sensi dell’art. 395 n. 1 c.p.c. là dove la sentenza di divorzio congiunto sia stata pronunciata all’esito di artifici e raggiri posti in essere da uno dei coniugi e diretti ad impedire al giudice l’accertamento della verità, sottraendo, anche al consorte, la verità in ordine alla effettiva consistenza del patrimonio di cui titolare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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