Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16044 - pubb. 28/10/2016

Riparto di competenza tra TO e TM in caso di domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale

Cassazione civile, sez. VI, 12 Settembre 2016, n. 17931. Est. Genovese.


Responsabilità genitoriale – Art. 38 disp. att. c.c. – Riparto di competenza – Azione di decadenza promossa insieme all’azione di competenza del TO o dopo – Competenza TO – Azione di decadenza promossa prima del giudizio davanti al TO – Competenza del TM – Persiste



L’art. 38, primo comma, disp. alt. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'9 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli arti. 330 e 333 cod. civ, la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composi-ione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello. Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., va affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato secondo cui «il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separa ione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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