Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16537 - pubb. 18/01/2017

Revirement della Cassazione: ricorribilità in Cassazione contro i provvedimenti minorili

Cassazione civile, sez. I, 21 Novembre 2016, n. 23633. Est. Cristiano.


Tribunale per i minorenni – Provvedimenti in materia di figli minori – Reclamo – Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 comma 7 Cost. – Ammissibilità – Sussiste



In materia di provvedimenti ablatori o limitativi della responsabilità genitoriale, una volta che il tribunale (minorile o ordinario) li abbia emessi, la misura pronunciata assume attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non è revocabile o modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, ed è pertanto - dopo che la corte d’appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo - anche impugnabile con ricorso per cassazione. Per tali ragioni, in particolare, è ricorribile per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento emesso dalla Corte d’appello in sede di reclamo, confermativo del decreto del tribunale che ha disposto l’affidamento etero-familiare dei figli minori di una coppia di genitori, già dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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