Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19134 - pubb. 02/03/2018

Ricezione di assegno emesso a favore del fallito ed effetti dell'azione esperibile nei confronti del terzo giratario

Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2018, n. 2821. Est. Terrusi.


Fallimento - Ricezione di assegno emesso a favore del fallito - Effetti dell'azione esperibile nei confronti del terzo giratario - Irrilevanza



In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 legge fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa, con la conseguenza che in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo.

Tuttavia, nel caso in cui si discuta della ricezione, in data successiva al fallimento, di assegni bancari, alla regola sopra enunciata va aggiunto che l'azione promossa dal curatore ai sensi dell'art. 44, comma 2, legge fall., volta a ottenere la dichiarazione d'inefficacia del pagamento effettuato mediante assegno emesso in favore del fallito dopo la dichiarazione del fallimento, non risente dell'azione esperibile nei confronti del terzo giratario, perchè implica un diverso fondamento.

Il fatto che sia revocabile anche l'atto di circolazione del titolo, o il pagamento conseguente, non rileva, in quanto sottintende un'altra obbligazione; la duplicità delle azioni riflette, cioè, la duplicità delle situazioni giuridiche, poichè la prima suppone la dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito in beneficio del fallito, che non possiede effetto liberatorio del debito dell'emittente, mentre la seconda attiene al pagamento eseguito dal fallito nei confronti del terzo, che è revocabile in quanto atto solutorio inefficace rispetto ai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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