Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2191 - pubb. 21/05/2010

Impugnazione del licenziamento con effetto dalla data di spedizione della raccomandata e impedimento della decadenza mediante compimento dell’attività da parte dell’onerato

Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Aprile 2010, n. 8830. Est. Picone.


Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Licenziamento individuale – Impugnazione – Decadenza – Impugnazione mediante lettera raccomandata a mezzo del servizio postale – Spedizione effettuata entro il termine di sessanta giorni – Tempestività – Sussistenza – Ricevimento, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di impugnazione dopo la scadenza del termine – Irrilevanza – Fondamento.



L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. (fonte CED – Corte di Cassazione)


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