Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26637 - pubb. 16/02/2022

Patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e potere di disporre la revoca del beneficio

Cassazione civile, sez. II, 19 Gennaio 2022, n. 1624. Pres. Manna. Est. Carrato.


Provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio ex d.P.R. n. 115/02 – Natura amministrativa – Sussistenza – Disapplicazione nel giudizio di condanna al pagamento delle spettanze professionali della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio non revocato nel corso del processo per il quale fu concesso – Esclusione



In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, il potere di disporre la revoca del beneficio spetta solo al giudice del procedimento per il quale vi sia stata l'ammissione, nei soli casi di illegittimità previsti dall'art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l'esaurimento del giudizio. Ne consegue che il provvedimento ammissivo del C.O.A., pur avendo natura amministrativa, non può essere disapplicato dal giudice investito della controversia tra difensore e patrocinato per il pagamento dei compensi professionali, non potendosi eludere i limiti imposti dal d.P.R. n. 115/2002, né superare l'intangibilità del provvedimento una volta consolidato. Pertanto, solo l'intervenuta revoca, in via principale, del beneficio consente all'avvocato di richiedere direttamente al cliente il pagamento dei propri compensi professionali. (massima ufficiale)


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