Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26796 - pubb. 10/03/2022

Opposizione a decreto ingiuntivo: quando nell'avviso di ricevimento manca l'indicazione della data di consegna

Cassazione civile, sez. II, 26 Gennaio 2022, n. 2324. Pres. Di Virgilio. Est. Falaschi.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Prova della tempestività - Gravante sulla parte opponente - Fattispecie



La notificazione a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., che è parte integrante della relazione di notificazione e ha natura di atto pubblico, ai sensi dell'art. 4, co. 3, L. n. 890/1982 è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna e la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita e che la sottoscrive.

Là dove peraltro manchi, nell'avviso di ricevimento, l'indicazione in ordine alla data di avvenuta consegna, deve trovare applicazione l'art. 4, co. 4, L. n. 890/1982, ai sensi del quale i termini che decorrono dalla notificazione eseguita per posta si computano dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la prova della tempestiva opposizione deve essere data dall’opponente, ove nell'avviso di ricevimento manchi l'indicazione in ordine alla data di avvenuta consegna, è necessaria la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che, prima della data risultante dal timbro postale apposto, non poteva essere avvenuta la consegna. Sì che, in difetto di produzione della busta, ed in presenza di opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre i 40 giorni dal timbro dell'ufficio postale di invio, non potrà che pronunciarsi la tardività dell'opposizione. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


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