Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27053 - pubb. 31/03/2022

Conflitto di interessi dell'amministratore: non si applica il 2931 c.c.

Cassazione civile, sez. II, 05 Gennaio 2022, n. 255. Pres. Di Virgilio. Est. Dongiacomo.


Società - Realizzazione, da parte dell’amministratore, di un atto o negozio nell’interesse della società - Conflitto di interessi - Assenza di deliberazione dell’assemblea - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 2391 c.c. - Esclusione - Fondamento - Disciplina ex art. 1394 c.c. - Sussistenza - Oggetto dell’accertamento



Quando un amministratore ponga in essere, in nome della società, un atto o un negozio nei confronti di un terzo, ancorché rientrante nella competenza del consiglio di amministrazione, il conflitto di interessi, in assenza di previa deliberazione collegiale, non può essere regolato dall'art. 2391 c.c., in quanto nelle fattispecie regolate da questa norma il conflitto emerge in un momento anteriore in quanto afferente all'esercizio del potere di gestione, ma dall'art. 1394 c.c., il quale impone di accertare l'esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico, ma tenendo conto dell'idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. (massima ufficiale)


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