Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27380 - pubb. 28/05/2022

Validità della cartella di pagamento emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia

Cassazione civile, sez. VI, 04 Marzo 2022, n. 7234. Pres. Graziosi. Est. Porreca.


Cartella di pagamento - Motivazione - Necessaria indicazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Concreta lesione del diritto difesa - Necessaria deduzione



Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni. (massima ufficiale)


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