Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27557 - pubb. 14/04/2022

Chiarezza e sinteticità degli atti

Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2022, n. 8117. Pres. Travaglino. Est. Porreca.


Criteri di chiarezza e sinteticità – Violazione – Sentenza CEDU 28 ottobre 2021 – Ricorso per Cassazione – Specificità – Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Carente ricostruzione dei fatti processuali – Inammissibilità – Sussiste



Il ricorso deve dirsi inammissibile per carente ricostruzione dei fatti processuali, come eccepito dalle parti controricorrenti […] la valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. U., n. 30754 del 2018, cit.); si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificità del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presente sede di legittimità […] la stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito: a) che la ricostruita lettura del «principe d'autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell'art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte (la Corte evoca in questo quadro le disposizioni contenute nell'art. 360-bis cod. proc. civ.), e b) come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l'interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall'altra, l'interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); c) in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110), sicché: d) in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale come appropriatamente offerto all'esame della Suprema Corte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale