Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28053 - pubb. 20/10/2022

Criteri legali di ripartizione delle spese ex art. 1123, comma 1, c.c. e possibilità di modifica solo con accordo unanime dei condòmini

Cassazione civile, sez. II, 04 Luglio 2022, n. 21086. Pres. Manna. Est. Scarpa.


Condominio - Criteri legali di ripartizione delle spese ex art. 1123, comma 1, c.c. - Regolamento contrattuale di modifica di tali criteri - Modificazione di tale regolamento - Possibilità - Solo con accordo unanime dei condòmini - Procedimento di formazione necessariamente assembleare - Esclusione - Efficacia verso gli aventi causa senza il loro consenso - Esclusione



In tema di condominio negli edifici, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti, non vincolando essa gli aventi causa da queste ultime, è modificabile unicamente tramite un rinnovato consenso unanime e presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto, con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo. (massima ufficiale)




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