Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29373 - pubb. 24/06/2023

La Cassazione conferma la natura del limite di finanziabilità quale elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale

Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2023, n. 14000. Pres. Cristiano. Est. Fidanzia.


Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità - Elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale



In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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