Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29843 - pubb. 05/10/2023

Legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR non versate al Fondo di previdenza complementare

Cassazione civile, sez. I, 07 Giugno 2023, n. 16116. Pres. Cristiano. Est. Vella.


Previdenza complementare - Autonomia negoziale - Cessione di credito futuro - Fallimento del datore di lavoro - Legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo



In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.).


In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 legge fall.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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