Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30025 - pubb. 02/11/2023

Le decisioni della Corte di cassazione in sede penale costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie

Cassazione civile, sez. III, 22 Settembre 2023, n. 27119. Pres. Scarano. Est. Gianniti.


OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - Spese di giustizia penali - Recupero mediante ruolo - Procedimento ex art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - Pronunce della Corte di cassazione - Titolo esecutivo - Dispositivo - Sufficienza - Deposito della motivazione - Necessità - Esclusione



In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, le decisioni della Corte di cassazione in sede penale, venendo ad esistenza già con la loro pronuncia, costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell'Amministrazione anche sulla base del solo dispositivo, senza che sia necessario il deposito della relativa motivazione. (massima ufficiale)




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