Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30665 - pubb. 20/02/2024

Il curatore è legittimato ad agire per ottenere il valore di riscatto di una polizza unit linked?

Cassazione civile, sez. I, 12 Febbraio 2024, n. 3785. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.


Fallimento - Polizze Unit Linked - Rischio demografico solo apparente - Presenza di componente finanziaria ed assenza di componente previdenziale - Applicabilità dell’art. 1923 c.c. e dell’art. 46 LF - Esclusione - Acquisizione all’attivo fallimentare ex art. 42 LF - Sussiste



Le polizze unit linked cd. pure, caratterizzate dall’assenza del rischio demografico, rispetto al quale l'investitore si assume interamente il rischio finanziario della mancata restituzione del capitale, e le polizze unit linked c.d. miste, nelle quali il rischio demografico, sebbene apparentemente presente, è in realtà insussistente, perché, al momento del suo verificarsi, lo stesso non garantisce all’assicurato il riconoscimento di una somma di denaro minima o gli attribuisce una somma del tutto irrisoria, non rientrano nel ramo III delle polizze vita di cui all’art. 2 d.lgs n. 209/2005, a differenza delle polizze unit linked “guaranted” o “partial guaranted”, le quali invece assolvono una funzione previdenziale, prevedendo la corresponsione di un capitale minimo garantito disancorato dal valore delle quote di investimento.


Esclusivamente tale funzione previdenziale del contratto giustifica l’impignorabilità di cui all’art. 1923 cod. civ. e, nel caso di fallimento, di cui all’art. 46 n. 5 legge fall..


Deriva da quanto sopra che il curatore è legittimato ad agire per ottenere il valore di riscatto di una polizza unit linked, rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ex art. 42 legge fall., tutte quelle volte in cui il contratto sia privo di una concreta funzione previdenziale, non potendo in tal caso essere opposto il beneficio della impignorabilità ex lege, ai sensi dell’art. 46 n. 5 citato. (Saverio Gigliotti) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Saverio Gigliotti


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