Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30894 - pubb. 12/11/2019

È applicabile la sospensione dei termini processuali al procedimento di reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo

Cassazione civile, sez. VI, 11 Ottobre 2019, n. 25628. Pres. Scaldaferri. Est. Dolmetta.


Concordato preventivo - Sospensione feriale dei termini - Omologazione - Reclamo



L’art. 92 r.d. n. 12/1941 sull'ordinamento giudiziario contempla, fra i procedimenti in materia fallimentare trattati durante il periodo feriale, unicamente le cause relative alla "dichiarazione e alla revoca dei fallimenti" e, a sua volta, l'art. 36 bis legge fall., stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli artt. 26 e 36 della medesima legge, consente, in base a un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari» come anche alle procedure concorsuali, per il reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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