Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10658 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ancona, 20 Marzo 2014. .


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Finanziamenti del socio di maggioranza in conto futuro aumento di capitale - Prededuzione - Inammissibilità



Non è ricompreso tra i finanziamenti previsti dall’art. 182 quater, comma 2, L.F., rispetto ai quali il limite della prededucibilità si attesta all’80% del relativo credito, il finanziamento del socio di maggioranza, erogato, per espressa dichiarazione, in conto futuro aumento di capitale in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato al fine di consentire alla società di eseguire i pagamenti di cui al piano nei tempi ivi previsti, in quanto, in ragione della destinazione data e già individuata del finanziamento, dette somme non saranno oggetto di restituzione. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)


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