Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11416 - pubb. 22/10/2014

La sentenza ecclesiastica di nullità può essere delibata anche se pronunciata per incapacità psichica del coniuge di assumere gli oneri coniugali

Cassazione civile, sez. I, 18 Settembre 2014, n. 19691. Est. Bisogni.


Sentenza ecclesiastica – Nullità del matrimonio per incapacità di assumere gli oneri coniugali – Dipendenza eccessiva dalla madre – Delibazione – Sussiste



La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica) assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest'ultimo di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale (art. 122, terzo comma, n. 1 cod. civ.), poiché detta diversità non investe un principio essenziale dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine pubblico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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