Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11787 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 03 Dicembre 2014. .


Leasing traslativo – Applicabilità analogica art. 1526 cc – Restituzione del bene – Domanda proposta prima della vendita o del riutilizzo del bene locato – Improponibilità



In materia di leasing c.d. traslativo, la domanda dell'utilizzatore volta ad ottenere l’applicazione analogica dell'art.1526 c.c. in caso di inadempimento, con il relativo diritto alla restituzione dei canoni versati, salvo equo compenso e risarcimento del danno per il concedente, è improponibile quando il bene concesso in leasing, e restituito a seguito della risoluzione, non sia stato ancora rivenduto dal concedente. Senza conoscere, infatti, quale possa essere il ricavato dalla vendita del bene o dal suo riutilizzo, secondo il valore commerciale che il bene abbia allo stato, manca un presupposto essenziale per applicare la disciplina pattizia regolante gli effetti dell'anticipata risoluzione del contratto convenuta fra le parti, con la prevista compensazione della posizione debitoria dell'utilizzatrice con le somme ricevute in utile dalla concedente e la possibilità di riattribuzione dell'eccedenza eventuale al debitore stesso, che sola possa fare apprezzare se sussista un indebito vantaggio in favore della società finanziaria che giustifichi la sostituzione della disciplina legale a quella contrattuale, e quindi il ricorso alla norma di cui all'art. 1526 c.c.. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)