Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1184/2008p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Mantova, 20 Dicembre 2007, n. 0. .


Responsabilità di amministratori e sindaci – Quantificazione del danno – Verifica del nesso di causalità tra condotta e danno – Necessità – Impossibilità di ricostruzione analitica degli effetti delle violazioni – Liquidazione equitativa – Imputazione causale dello sbilancio patrimoniale – Ammissibilità.



Poiché il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili ad amministratori e sindaci non può essere confuso con il risultato negativo della gestione della società divenuta poi insolvente, anche in tale ambito dovrà essere applicato il principio della necessaria individuazione di un preciso nesso di causalità tra comportamento illegittimo e danno. Ciò non toglie che possa essere utilizzato il criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. ove venga accertata l’impossibilità di individuare in modo analitico gli specifici effetti pregiudizievoli procurati al patrimonio sociale dall’illegittimo comportamento degli organi della società e comunque la plausibilità logica nel caso concreto dell’imputazione causale dell’intero sbilancio patrimoniale al comportamento in questione.