Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12006 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2014. .


Assegnazione della casa – Assegnazione parziale – Presupposti – Conflittualità tra i coniugi – Esclusione



Non può disporsi l'assegnazione parziale della casa familiare, a meno che l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile (Cass. civ. I sezione, n. 23631 dell'11 novembre 2011 e n. 26586 del 17 dicembre 2009); il provvedimento di assegnazione parziale va in ogni caso escluso nel caso in cui la divisibilità dell'abitazione non sia conforme all'interesse dei minori, da ritenersi preminente (si veda Cass. civ. sezione I n. 23591 del 22 novembre 2010): in particolare, l’assegnazione parziale va esclusa in caso di conflittualità dei coniugi nell’interesse preminente dei figli di non subire, nella loro vita quotidiana, il peso e i rischi di ulteriori conflitti familiari che sarebbero, presumibilmente, incentivati dall'abitazione dei genitori nello stesso fabbricato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)