Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14056 - pubb. 26/01/2016

Mutuo: verifica del superamento del tasso soglia per effetto della commissione di estinzione anticipata

Tribunale Ascoli Piceno, 13 Ottobre 2015. Est. Annalisa Giusti.


Mutuo – Verifica superamento del tasso soglia – Determinazione del TAEG – Costi eventuali del finanziamento – Considerazione della commissione di estinzione anticipata e degli interessi moratori – Sussistenza

Diritto Bancario – Mutuo – Superamento del tasso soglia per effetto della commissione di estinzione anticipata – Gratuità del mutuo – Sussistenza

Diritto Bancario – Mutuo – Gratuità o Indeterminatezza del contratto di mutuo – Permanente debito residuo in linea capitale – Istanza di sospensione procedura esecutiva – Esclusione



Ai fini della determinazione del Taeg si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui deve quindi farsi rientrare la commissione di estinzione anticipata.
Tale commissione costituisce un onere eventuale inerente l’erogazione del credito, e poiché l’art. 644 del Codice Penale stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, non vi è dubbio, che, nel calcolo del tasso di interesse effettivo, vadano inclusi tutti gli oneri certi a carico della parte finanziata, collegati al credito, nella misura e secondo le condizioni di applicazione previste dal contratto, così come le voci di costo previste per contratto in alcuni rapporti, ma che intervengono solo in circostanze eventuali e non prevedibili nel momento di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, tra cui i costi e le commissioni per estinzione anticipata.  
Orbene, se è vero che gli oneri per estinzione anticipata vengono applicati solo nel caso in cui il contraente si avvalga della facoltà, ove il contratto la preveda, di concludere l’operazione in anticipo rispetto alla durata originariamente convenuta rimborsando integralmente il debito residuo in linea capitale e che, quindi, hanno natura solo eventuale, è parimenti vero che a parere del Tribunale, debbano computarsi nel taeg così come si computano altri oneri eventuali, seppure aventi diversa natura, quali gli interessi moratori.
E’ pacifico, infatti, che alla luce della sentenza n. 350/2013 che il Tribunale ritiene di condividere, al fine di verificare l’eventuale superamento del tasso soglia, si deve tener conto anche degli interessi moratori, che al pari degli oneri per estinzione anticipata, rappresentano un costo solo eventuale del credito, seppure gli uni vengono, di fatto, a far parte dei costi solo in un momento patologico del rapporto (ovvero al momento del ritardo nell’adempimento o dell’insolvenza) mentre gli altri possono considerarsi quale corrispettivo di un opzione concessa al mutuatario. (Giuseppe Contigiani) (riproduzione riservata)

Rappresentando la commissione per estinzione anticipata un costo del credito, la stessa, già per la semplice pattuizione, dovrà essere computata al fine di verificare il superamento del tasso soglia. Dal superamento del tasso soglia, discenderebbe che, ai sensi dell’art. 1815 cc, vi sarebbe la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi con conseguente gratuità del contratto. (Giuseppe Contigiani) (riproduzione riservata)

La gratuità o l’indeterminatezza del contratto di mutuo fondiario in presenza di un permanente debito residuo in linea capitale da parte del mutuatario è inidonea a determinare l’accoglimento dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva. (Giuseppe Contigiani) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giuseppe Contigiani – Macerata 


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