Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14128 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pesaro, 27 Ottobre 2015. .


Lavoro subordinato (rapporto di) – Trattamento di Fine Rapporto – Momento di insorgenza – Cessazione del rapporto lavorativo – Valenza dell’accantonamento della quota annuale e dell'anticipazione del trattamento – Distinzione



Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il credito per TFR del lavoratore deve ritenersi sorto alla data del licenziamento ovvero al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all’integrale prestazione matura, per l’appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass. 2010/3894). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)