Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14575 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. VI, 17 Febbraio 2014, n. 3706. Pres., est. Bernabai.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Responsabilità del curatore revocato - Azione di surroga o di regresso verso il medesimo esperita da terzo corresponsabile che abbia transatto con la procedura - Autorizzazione del giudice delegato ex art. 38 legge fall. - Necessità - Esclusione - Fondamento



Il terzo corresponsabile dei danni arrecati alla massa fallimentare, che abbia provveduto al risarcimento surrogandosi nei diritti vantati dal fallimento verso il curatore revocato, ai sensi dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., ovvero agisca in regresso, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ., è titolare di una legittimazione autonoma ad agire, senza che sia a tal fine necessaria l'autorizzazione del giudice delegato richiesta dall'art. 38 legge fall. per l'azione di responsabilità proposta dal nuovo curatore quale organo della procedura. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale