Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14991 - pubb. 01/07/2010

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Appello Genova, 05 Maggio 2016. .


Appello avverso la dichiarazione di fallimento – Inammissibilità concordato preventivo – Norme sull’applicazione della prelazione insistente sui beni di un terzo coobligato del debitore concordatario – Regole in tema di legittimità informativa e fattibilità giuridica del piano – Mancata efficacia di giudicato della mera reiezione del concordato preventivo



Il diritto di credito del titolare di diritto di prelazione soltanto su beni di un terzo coobbligato del debitore concordatario, alla luce del regime di solidarietà passiva stabilito dall’art. 61 l. fall., impone di riconoscere a tale creditore, in mancanza di un previo accordo, il diritto di voto ex art. 174 legge fall. in misura pari all’intero ammontare per il quale ricorre la solidarietà: dovendosi altresì curare, proprio perché vi è disposizione a maggioranza di un diritto esclusivo del singolo creditore, che qualora tale credito non raggiunga il quorum del 20% di cui all’art. 180, co. 4, l. fall., sia formata un’apposita classe utile all’esercizio del cram down. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)


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