Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15924 - pubb. 12/10/2016

Comparse conclusionali e onorario dell'avvocato

Cassazione civile, sez. II, 16 Marzo 2016, n. 5209. Est. Lombardo.


Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - Redazione delle difese - Comparse conclusionali - Rilevanza - Memorie - Inclusione - Carattere autonomo e distinto onorario - Esclusione - Aumento dell'onorario medesimo - Ammissibilità



Poiché gli onorari spettanti all'avvocato per la redazione delle difese non sono dovuti in relazione ad ogni singolo atto difensivo, non possono considerarsi scritti difensivi autonomi e distinti dalle comparse conclusionali le memorie, che costituiscono insieme la "redazione delle difese" cui si riferisce il punto 8 parte III - per le cause davanti al Tribunale - della tabella A allegata alla tariffa forense, sicché per le memorie non è dovuto un distinto onorario ma può solo stabilirsi un aumento dell'onorario corrisposto per la redazione della comparsa conclusionale. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale