Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16523 - pubb. 16/01/2017

Concordato con riserva e sottoscrizione da parte del debitore della procura al difensore

Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 2017, n. 598. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Concordato preventivo – Domanda di concordato con riserva – Sottoscrizione da parte del debitore della procura al difensore

Concordato preventivo – Sottoscrizione della domanda da parte del liquidatore – Delibera assembleare – Necessità



Ai fini della presentazione della domanda di concordato cd. prenotativo di cui all'art.161, comma 6, legge fall., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Poiché lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società cooperative) non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge, mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati, il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. b), legge fall., non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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