Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17327 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Padova, 04 Maggio 2017. .


Piano finanziario MY Way e contratti collegati – Indicazione della facoltà di recesso – Omissione – Nullità – Segnalazione Centrale Rischi – Cancellazione



Deve essere accertata la nullità del piano finanziario My Way e dei contratti ad esso collegati, conclusi fuori sede, in caso di mancata previsione nei moduli della facoltà di recesso. Tale facoltà deve avere il contenuto di cui al comma 6 dell’art. 30 TUF, vale a dire deve consentire all’investitore di recedere dal contratto nei sette giorni successivi alla sua conclusione senza alcuna spesa o corrispettivo in favore del promotore finanziario e del soggetto abilitato. La clausola sul recesso, pertanto, non può essere identificata nell’eventuale previsione di estinzione anticipata del contratto che è esercitabile dal cliente, ma nel corso del rapporto e a titolo oneroso.
Il risparmiatore ha diritto alla restituzione delle somme versate in forza di tali contratti nulli e gli interessi legali decorrono ai sensi dell’art. 2033 cc dal giorno dei pagamenti, posto che la banca ha chiesto il versamento di somme sulla base di un contratto la cui nullità era chiaramente evincibile.
Il risparmiatore, inoltre, ha diritto all’eliminazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (o ad altra banca dati) relative al mancato pagamento delle somme dovute sulla base del contratto dichiarato nullo. (Roberta Tedeschi) (riproduzione riservata)