Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17677 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Campobasso, 03 Novembre 2016. .


Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Parere vincolante del comitato dei creditori – Omessa menzione



L’organo di gestione della procedura, fino a quando la vendita non si è perfezionata con il versamento integrale del prezzo, ben può decidere di sospenderla se perviene, anche dopo che il prelazionario abbia dichiarato di volersi avvalere della prelazione sul prezzo scaturito all’esito della gara competitiva, un’offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Diversamente opinando, infatti, la prelazione si trasformerebbe in un diritto diverso e di maggiore ampiezza, assumendo i caratteri dell’opzione ovvero del contratto preliminare, istituti negoziali, questi, che non possono trovare ingresso nelle vendite concorsuali in quanto palesemente incompatibili con la natura delle procedure di vendita forzata, nelle quali la scelta dell’acquirente non può avvenire consentendo ad uno degli interessati di sottrarsi alla competizione con gli altri, ciò che non accade, invece, nel caso della prelazione, che non impedisce la corsa al rialzo, anche nei modi di cui al 4° comma dell’art. 107 della legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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