Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19035 - pubb. 15/02/2018

Amministrazione straordinaria: l'esecuzione 'inerziale' del contratto in corso non può venire interpretata come tacito subentro per facta concludentia del commissario

Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2018, n. 1195. Est. Campese.


Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Contratti in corso - Posizione e facoltà del contraente in bonis - Subentro del commissario - Volontà esplicita - Esecuzione "inerziale" del contratto - Esclusione



Nella amministrazione straordinaria, in tema di contratti in corso, il contraente in bonis è obbligato ad attendere le scelte del commissario e nulla può fare, tantomeno recedere illegittimamente, se non mettere in mora il commissario straordinario, a norma dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, una volta che il Ministero ne abbia autorizzato il programma, sempreché prima non sia intervenuta la scadenza naturale del contratto.

Può dunque parlarsi di "subentro" del commissario in un rapporto negoziale pendente solo dopo che questi abbia formalmente ed inequivocabilmente estrinsecato una precisa volontà in tal senso, vuoi perché a ciò appositamente provocato dall'altro contraente mediante il previsto interpello, vuoi perché spontaneamente determinatosi in questa prospettiva, senza necessità di attendere l'intimazione della controparte; in nessun caso, invece, la parentesi temporale di esecuzione per così dire "inerziale" del contratto, prevista dall'art. 50, comma 2, potrà venire interpretata come tacito subentro per facta concludentia del commissario, nemmeno laddove quest'ultimo avesse richiesto o sollecitato all'altro contraente l'esecuzione della propria prestazione in applicazione di tale disciplina. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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