Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19773 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 22 Aprile 1998, n. 4078. Est. Proto.


Divieto di esecuzioni individuali - Pagamento in esecuzione di ordinanza di attribuzione del giudice dell'esecuzione - Effettuazione dopo la dichiarazione di fallimento - Divieto di azioni esecutive - Sussistenza



Nelle ipotesi di pagamenti effettuati con danaro del fallito realizzato con la vendita dei beni nella procedura esecutiva singolare, oggetto della revocatoria non è il provvedimento giudiziale di assegnazione della somma di danaro al creditore, ma l'atto estintivo realizzato con il successivo e distinto pagamento che l'ente depositario giudiziale della somma di danaro, ancora di proprietà del debitore, esegue in favore del creditore assegnatario. Consegue che se il pagamento si realizza dopo l'apertura della procedura concorsuale non c'è motivo per escludere che esso ricada nell'ambito del divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 legge fall., perché l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO P.B.V. PREFABBRICATI BETON VIBRATI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso l'avvocato ALBERTO DENTE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FIAT SAVA SpA;

- intimata -

e sul 2 ricorso n. 01316/95 proposto da:
SAVA SpA già FIATSAVA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATERNO 9, presso l'Avvocato RICCARDO CECI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRONI GRIFFI ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FALLIMENTO P.B.V. PREFABBRICATI BETON VIBRATI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso l'avvocato ALBERTO DENTE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 583/94 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 20/6/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'avvocato Dente, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto dell'incidentale.

Svolgimento del processo

Il 21 marzo 1988 fu dichiarato il fallimento della s.r.l. Prefabbricati Beton Vibrati (P.B.V.). Con atto notificato il 12 gennaio 1989 il curatore convenne davanti al Tribunale di Lecce la s.p.a. Fiat Sava, ed espose che con mandato di pagamento del 14 aprile 1988, emesso dalla Pretura di Lecce, era stata riscossa da parte della Fiat Sava la somma di lire 5.741.550 a seguito di provvedimento di assegnazione di somma nella procedura esecutiva avente ad oggetto sequestro speciale di autoveicoli, ai sensi del r.d.l. 436/1927; che tale pagamento era inefficace perché effettuato in violazione del divieto di azioni esecutive di cui all'art.51 l.fall.; che, nella stessa procedura esecutiva, era stata pure riscossa da parte della Fiat Sava la somma di lire 31.878.450, giusta mandato del 9 settembre 1987, emesso a seguito di provvedimento di assegnazione del 23 giugno 1987, e che tale ultimo pagamento era revocabile perché eseguito entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Chiese, quindi, la restituzione delle somme versate con rivalutazione ed interessi.
La convenuta si costituì e resistette alle domande. In ordine al pagamento di lire 31.878.450, oggetto dell'azione revocatoria, eccepì che la realizzazione del credito era avvenuta in via coattiva, secondo il procedimento previsto dalla l.n.436/1927 per la vendita degli autoveicoli garantiti da privilegio speciale;
quanto alla riscossione del mandato di lire 5.741.550, che essa, anche se posteriore alla dichiarazione di fallimento, era legittima, costituendo l'ordinanza di assegnazione il termine conclusivo della procedura esecutiva.
Il Tribunale rigettò le domande.
Il curatore impugnò la pronuncia di rigetto, deducendo, da un lato, che il processo esecutivo nel quale era stato coattivamente realizzato il credito di lire 5.741.550 era ancora in corso al momento della dichiarazione di fallimento, in quanto la data di emissione del mandato di pagamento risaliva al 14 aprile 1988;
dall'altro, che sussisteva la dedotta violazione della par condicio creditorum, in quanto il privilegio automobilistico doveva essere posposto ad altri crediti, assistiti da garanzie poziori. In via subordinata chiese la revoca anche del pagamento di cui in via principale aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia ex art.51 l.fall. Costituitosi il contraddittorio tra le parti, la Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 20 giugno 1994 rigettò le domande con motivazione in parte diversa da quella adottata dal Tribunale, e compensò le spese di quel giudizio.
La Corte, esclusa la proponibilità in via subordinata dell'azione revocatoria in relazione al credito di lire 5.741.550, osservò:
- con riferimento al pagamento del credito (già) assistito da privilegio automobilistico, che "il provvedimento di assegnazione produce effetti ben determinati che vanno dal trasferimento dei beni (o del credito) assegnato, alla cancellazione dei diritti di prelazione (...), e, lasciando la revocatoria "integro il provvedimento giudiziale", e non toccando "il suo c.d. effetto di purgazione, l'accoglimento della domanda del curatore" sarebbe urtato "contro l'ostacolo connesso alla incidenza negativa" che esso avrebbe avuto "sul diritto di credito colpito", destinato a rivivere "in ambito fallimentare come credito chirografario";
sicché, anche se era condivisibile (data l'esistenza di crediti poziori) l'affermazione relativa alla mancanza di prova in ordine al pregiudizio determinato dal pagamento, con cui il primo giudice aveva respinto la domanda, la statuizione di rigetto doveva rimanere comunque ferma;
- quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art.51 l.fall., che l'effetto del trasferimento di proprietà del bene (o del credito), oggetto dell'ordinanza di assegnazione del 5 febbraio 1988, aveva prodotto anche quello della estinzione del processo esecutivo, essendo irrilevante la data del mandato di pagamento. Avverso questa decisione, notificata il 20 ottobre 1994, la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La Fiat Sava ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Il fallimento ha resistito al ricorso incidentale con controricorso ed ha depositato memorie. Motivi della decisione
1. I due ricorsi devono essere riuniti, a norma dell'art.335 c.p.c., perché proposti contro la stessa sentenza.
2. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.67, comma secondo, l.fall. e degli artt.2777, 2778 e 2810 c.c., nonché carenza di motivazione. Il ricorrente censura sostanzialmente l'argomentazione, posta dalla sentenza impugnata a base della decisione, secondo cui il provvedimento di assegnazione trova il credito (già privilegiato) ormai purgato dal privilegio attraverso l'esecuzione della vendita, e sostiene che, invece, nella ipotesi di vendita di un bene privilegiato, il privilegio rivivrebbe sul prezzo, secondo il principio "pretium succedit in locum rei".
2.1. La censura non ha fondamento.
2.2. La questione prospettata è già stata affrontata in analoga fattispecie da questa Corte (Cass.19 ottobre 1976, n. 3608), che ha escluso la possibilità di una reviviscenza del diritto di prelazione del creditore già ipotecario, osservando che, da lato, l'art.54 l.fall. riafferma la validità dell'ipoteca, dei pegni e dei privilegi, mantenendo ai creditori così garantiti il rispettivo diritto di prelazione pur dopo il fallimento; mentre, dall'altro, il medesimo diritto viene a mancare nel caso di revoca dei pagamenti eseguiti in precedenza, a seguito di procedimento esecutivo sui beni. Infatti, ai sensi dell'art.2878 n.3 c.c., l'ipoteca si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione garantita. E, pertanto, effettuato il pagamento, cessa ogni diritto di prelazione del creditore ipotecario, ormai soddisfatto, mancando una norma che preveda il trasferimento della garanzia ipotecaria, a seguito della revoca del pagamento, in altra forma di garanzia, con efficacia sulla somma restituita dal creditore al curatore del fallimento.
2.3. Ha rilevato, inoltre, che la ipotizzata reviviscenza della prelazione, sarebbe anche in contrasto con il carattere della ipoteca, diritto reale di garanzia collegato al credito, ma da esso distinto e sottoposto a proprie regole di costituzione, modificazione ed estinzione, con effetto limitato ai beni che ne formano oggetto specifico e sul loro prezzo fino al pagamento (nella stessa linea, cfr. altresì, Cass.20 aprile 1968, n. 1197).
2.4. Soccorre, poi, la considerazione che, con l'assegnazione ed il pagamento, nell'ambito della procedura esecutiva singolare, a favore del titolare della garanzia che assisteva il credito, questa ha ormai esaurito la sua funzione, che era quella di assicurare il soddisfacimento del creditore; e non c'è, quindi, ragione per ritenere che, pur essendo stato conseguito lo scopo cui era diretta, essa debba rivivere dopo l'estinzione della procedura che ne ha consentito la realizzazione.
2.5. Infine, non giova alla tesi del ricorrente il richiamo all'art.54 l.fall., perché questa norma (stabilendo che i creditori garantiti da ipoteca fanno valere il loro diritto sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese) postula l'attualità della prelazione dedotta ai fini del suo riconoscimento nell'ambito della procedura concorsuale, ma non rende per sè operante una garanzia già estinta al momento dell'apertura della procedura stessa.
3. Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.51 l.fall. e carenza di motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, pur muovendo dalla premessa che oggetto della revocatoria non era il provvedimento di assegnazione ma il successivo e distinto pagamento, ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art.51 l.fall. per avvenuta estinzione del processo esecutivo, senza considerare che il divieto di cui all'art.51 l.fall. opererebbe anche quando, dopo la vendita del bene, il prezzo
ricavato rimanga in deposito dell'ufficio giudiziario sino al pagamento in favore del creditore assegnatario.
3.1. La censura è fondata.
3.2. Nella ipotesi di pagamenti effettuati con danaro del fallito realizzato con la vendita dei beni nella procedura esecutiva singolare, oggetto della revocatoria non è il provvedimento giudiziale di assegnazione della somma di danaro al creditore, ma l'atto estintivo realizzato con il successivo e distinto pagamento che l'ente depositario giudiziale della somma di danaro, ancora di proprietà del debitore, esegue in favore del creditore assegnatario (ex plurimis, Cass.24 marzo 1955 n. 873, Cass.21 febbraio 1966 n. 528, Cass. 30 gennaio 1985 n. 586, Cass.4 dicembre 1990 n. 11608, Cass.26 febbraio 1994 n. 1968). E, se il pagamento si realizza, come nella specie, dopo l'apertura della procedura concorsuale, non c'è motivo per escludere che esso ricada nell'ambito del divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art.51 l.fall., perché l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto.
Il campo di applicazione della esecuzione forzata e del processo esecutivo non coincide, infatti, necessariamente. L'ordinanza di distribuzione definisce, appunto, l'espropriazione ma non il processo, la cui fase finale è volta a dare attuazione all'ordinanza stessa e continua sino all'esaurimento di tutte le attività relative all'adempimento degli obblighi imposti dal giudice. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte sub 2, resta assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con cui la Fiat Sava denuncia che la sentenza impugnata - affermando che la prova del danno nascente dalla lesione della par condicio, emergeva dalla esistenza di crediti poziori a quello fatto valere con l'azione revocatoria - avrebbe trascurato che occorreva anche dimostrare come per soddisfare tali crediti fosse necessario intaccare la somma riscossa dal creditore che gode del privilegio di grado inferiore.
5. Resta, infine, assorbito anche l'esame del secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si censura la statuizione della sentenza impugnata relativa alla compensazione delle spese giudiziali.
6. In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso principale, mentre va accolto il secondo motivo dello stesso ricorso. Va dichiarato assorbito il ricorso incidentale. In relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per il relativo esame ad altro giudice. Il giudice del rinvio deciderà attenendosi ai criteri già enunciati (sub 3.2.) e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione (art.385, terzo comma, c.p.c.).

 

P.Q.M.

La Corte riunisce i due ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Così deciso il 12 gennaio 1998 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.