Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19884 - pubb. 05/06/2018

Crediti sorti in 'funzione' di una procedura concorsuale: eccezione al principio della par condicio creditorum e verifica del nesso di funzionalità/strumentalità secondo giudizio ex ante

Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2018, n. 12964. Est. Pazzi.


Concordato preventivo - Norma interpretativa di cui all'art. 11, comma 3-quater, d.l. 23 dicembre 2013 n. 145 - Abrogazione - Efficacia retroattiva - Pari efficacia temporale delle due norme - Effetti



Come la norma interpretativa di cui all'art. 11, comma 3-quater, d.l. 23 dicembre 2013 n. 145 (la quale, come noto, aveva esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo cosiddetto con riserva) aveva natura retroattiva, così la successiva norma abrogativa della norma interpretativa aveva analoga efficacia e retroagiva anch'essa al tempo della norma anteriore interpretata; la pari efficacia temporale di tali norme ha quindi fatto sì che la loro concatenazione abbia reso la prima norma interpretativa inutiliter data, dovendosi di conseguenza escludere che la norma abrogativa abbia avuto l'effetto di fissare per il tempo della vigenza della norma interpretativa il significato da essa specificato tra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma anteriore (si veda in questo senso, in termini del tutto condivisibili, Cass. 7/6/2006 n. 13319).

 
Prededuzioni - Crediti sorti in "funzione" di una procedura concorsuale - Presupposti - Apertura della procedura - Raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale - Prestazioni rese in favore dell'imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza - Precetto di carattere generale, privo di restrizioni - Eccezione al principio della par condicio creditorum - Verifica del nesso di funzionalità/strumentalità secondo giudizio ex ante - Verifica del conseguimento di un'utilità in concreto per la massa dei creditori - Esclusione

Il 2° comma dell'art. 111 l. fall., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in "funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che la procedura sia stata aperta (e dunque, quanto al concordato, che l'opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domanda e nell' ammissione dell'impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo "funzionale", cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale perseguito dal cliente)» (Cass. 6/3/2018 n. 5254).

I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore dell'imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, legge fall. poiché questa norma individua un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la preducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. n. 1765/2015). In altri termini la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se l'attività professionale prestata possa essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l'evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sé sola e pena la frustrazione dell'obiettivo della norma, escludere il ricorso all'istituto.

Pertanto, la funzionalità è ravvisabile quando le prestazioni compiute dal terzo, per il momento e il modo con cui sono state assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, confluiscano nel disegno di risanamento da quest'ultimo predisposto in modo da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale, a meno che non ne risulti dimostrato il carattere sovrabbondante o superfluo rispetto all'iniziativa assunta.

Nessuna verifica deve invece essere compiuta, ove alla procedura minore consegua il fallimento, in ordine al conseguimento di un'utilità in concreto per la massa dei creditori, concetto che non può essere confuso o sovrapposto a quello di funzionalità.

La collocazione in prededuzione prevista dall'art. 111, comma 2, legge fall. costituisce infatti un'eccezione al principio della par condicio che intende favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa e rimane soggetta alla verifica delle sole condizioni previste dalla norma in parola.
L'utilità concreta per la massa dei creditori - a prescindere dal fatto che l'accesso alla procedura di concordato preventivo costituisce di per sè un vantaggio per i creditori ove si tenga conto degli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare, come ha ricordato Cass. 6031/2014 - non rientra invece nei requisiti richiesti e nelle finalità perseguite dalla norma in questione e non deve perciò essere in alcun modo indagata (Cass. n. 1182/2018). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-04-2018) 24-05-2018, n. 12964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. FICHERA Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1. Il Giudice delegato al fallimento di (*) s.a.s. nonchè di R.I. ammetteva al passivo della procedura in sede privilegiata il credito di Euro 12.000 oltre accessori vantato dal Dottore commercialista S.S., riferito ad attività professionale diversa da quella pattuita contrattualmente per la redazione della relazione di attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3 e nel contempo negava la collocazione in prededuzione richiesta in quanto la domanda di concordato presentata dalla società debitrice era stata dichiarata inammissibile.

2. Il Tribunale di Mantova, con decreto del 30 novembre 2016, nel rigettare l'opposizione proposta dal Dott. S. osservava che, in caso di domanda anticipata di concordato seguita da una rinuncia del debitore, il credito del professionista relativo a prestazioni professionali rese prima della dichiarazione di fallimento non poteva avere natura prededucibile, dato che non aveva arrecato alla procedura concorsuale alcun beneficio in termini di accrescimento dell'attivo e salvaguardia della sua integrità.

Oltre a ciò il collegio dell'opposizione rilevava che l'attività professionale era stata prestata nel vigore del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 11, comma 3-quater, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, il cui disposto di interpretazione autentica, seppur abrogato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 22, comma 7, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, aveva comunque già esplicato i suoi effetti volti a chiarire la valenza della norma interpretata, di modo che il credito professionale non poteva essere ammesso in prededuzione in mancanza di un provvedimento di apertura della procedura ai sensi della L. Fall., art. 163; in ogni caso l'intervenuta abrogazione della norma interpretativa aveva fatto sì che la stessa fosse stata inutiliter data, con la conseguente necessità di applicare la norma interpretata secondo la precedente ermeneutica.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia il Dott. S.S., al fine di far valere un unico motivo di impugnazione.

Ha resistito con controricorso il fallimento di (*) s.a.s. nonchè di R.I.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

4. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 161, comma 7 e art. 111, a motivo del mancato riconoscimento della prededuzione al credito vantato dal professionista per prestazioni rese in favore del debitore in pendenza di concordato prenotativo, nel caso in cui alla presentazione della domanda ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, non abbia fatto seguito il deposito della proposta e del piano per rinuncia della debitrice: secondo parte ricorrente il collegio dell'opposizione avrebbe motivato il diniego della prededuzione facendo riferimento a una carenza di utilità per la massa delle prestazioni del professionista senza tener conto del contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prededucibilità deve essere riconosciuta a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali rientra de plano il credito del professionista, peraltro correlato a un atto legalmente compiuto dal debitore in pendenza di concordato prenotativo, a prescindere dal risultato ottenuto o dalla concreta utilità per la massa dei creditori.

Per di più la norma interpretativa di cui al D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 11, comma 3-quater, essendo stata abrogata, non poteva esplicare effetto alcuno rispetto al riconoscimento della prededuzione richiesta.

5. Il motivo di ricorso presentato è fondato nei termini che si vanno a illustrare.

5.1 Dal contenuto del provvedimento impugnato e degli atti di parte è possibile evincere che la società (*) s.a.s. aveva depositato, in data 23 ottobre 2013, domanda anticipata di concordato ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, a cui aveva fatto seguito, il successivo 21 marzo 2014, il deposito di un atto di rinuncia alla procedura in precedenza avviata.

In pendenza del termine concesso dal Tribunale per la presentazione della proposta e del piano la società debitrice, in data 24 febbraio 2014, aveva stipulato con il Dott. S. un contratto di consulenza professionale avente a oggetto la predisposizione della relazione prevista dalla L. Fall., art. 161, comma 3, in funzione della proposta e del piano di concordato preventivo in corso di redazione.

A seguito del fallimento di (*) s.a.s. e R.I. il Giudice delegato alla procedura ha ammesso al passivo il credito vantato dal Dott. S., in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e non in prededuzione come richiesto in via principale, "in quanto riferito ad attività professionale diversa da quella pattuita contrattualmente (relazione L. Fall., art. 161, comma 3)"; la prestazione professionale oggetto del credito professionale riguarderebbe invece "l'attività prodromica alla redazione della relazione" e sarebbe stata svolta tra il febbraio e il marzo 2014.

5.2 Ciò premesso ai fini di un corretto inquadramento della lite occorre poi individuare la disciplina che regola la fattispecie in esame, sgombrando il campo da orpelli normativi di nessuna utilità.

5.2.1 Non trova applicazione alla fattispecie in esame il disposto di interpretazione autentica introdotto dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 11, comma 3-quater, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, essendo stato lo stesso abrogato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 22, comma 7, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Poco importa che la prestazione in questione sia stata svolta nel breve periodo in cui la norma di interpretazione autentica è rimasta in vigore.

In vero, come la norma interpretativa aveva natura retroattiva, così la successiva norma abrogativa della norma interpretativa aveva analoga efficacia e retroagiva anch'essa al tempo della norma anteriore interpretata; la pari efficacia temporale di tali norme ha quindi fatto sì che la loro concatenazione abbia reso la prima norma interpretativa inutiliter data, dovendosi di conseguenza escludere che la norma abrogativa abbia avuto l'effetto di fissare per il tempo della vigenza della norma interpretativa il significato da essa specificato tra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma anteriore (si veda in questo senso, in termini del tutto condivisibili, Cass. 7/6/2006 n. 13319).

5.2.2 Nè è possibile fare ricorso, come propone parte ricorrente, al disposto della L. Fall., art. 161, comma 7, che disciplina i crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal creditore nell'intervallo di tempo ricompreso fra il deposito del ricorso e il decreto di cui alla L. Fall., art. 163, giacchè il Tribunale, dopo che il G.D. aveva espressamente escluso che il credito si riferisse all'attività professionale contrattualmente pattuita in pendenza del termine concesso dalla L. Fall., art. 161, comma 6, non ha chiarito se l'attività professionale prestata, prodromica alla redazione della relazione di attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, abbia fatto seguito a un incarico, evidentemente differente, ricevuto prima o dopo l'avvio della procedura.

5.3 Rimaneva poi preclusa al collegio dell'opposizione ogni valutazione circa l'esistenza della prestazione e le concrete modalità con cui il mandato professionale era stato adempiuto; il curatore infatti, ove avesse inteso contestare l'effettivo svolgimento della prestazione o eccepire l'inesatto adempimento della stessa, avrebbe dovuto proporre impugnazione nel termine di rito avverso l'ammissione al passivo disposta dal G.D., seppur in parziale accoglimento della domanda di insinuazione.

5.4 Una volta chiarito che alla fattispecie in esame trova applicazione il solo L. Fall., art. 111, comma 2, laddove prevede la natura prededucibile dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, è opportuno constatare che nel caso di specie si era in presenza del presupposto preliminare per procedere poi alla verifica dell'esistenza di un eventuale nesso di funzionalità, costituito dall'avvio della procedura concordataria a seguito della presentazione della domanda prenotativa L. Fall., ex art. 161, comma 6.

A questo proposito questa Corte ha recentemente precisato che " L. Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in "funzione" di una procedura concorsuale, presuppone infatti che la procedura sia stata aperta (e dunque, quanto al concordato, che l'opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domanda e nell'ammissione dell'impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo "funzionale", cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale perseguito dal cliente)" (Cass. 6/3/2018 n. 5254).

5.5 Occorre poi ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha oramai da tempo intrapreso un percorso evolutivo volto ad affrancare la categoria dei crediti prededucibili in ragione del loro carattere funzionale dal presupposto di un controllo giudiziale sulla loro utilità. Secondo il più recente orientamento di questa Corte i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore dell'imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, poichè questa norma individua un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la preducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. n. 1765/2015).

In altri termini la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se l'attività professionale prestata possa essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l'evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sè sola e pena la frustrazione dell'obiettivo della norma, escludere il ricorso all'istituto.

Pertanto - secondo l'esemplificazione fatta da Cass. n. 280/2017 - la funzionalità è ravvisabile quando le prestazioni compiute dal terzo, per il momento e il modo con cui sono state assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, confluiscano nel disegno di risanamento da quest'ultimo predisposto in modo da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale, a meno che non ne risulti dimostrato il carattere sovrabbondante o superfluo rispetto all'iniziativa assunta.

Nessuna verifica deve invece essere compiuta, ove alla procedura minore consegua il fallimento, in ordine al conseguimento di un'utilità in concreto per la massa dei creditori, concetto che non può essere confuso o sovrapposto a quello di funzionalità.

La collocazione in prededuzione prevista dalla L. Fall., art. 111, comma 2, costituisce infatti, come detto, un'eccezione al principio della par condicio che intende favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa e rimane soggetta alla verifica delle sole condizioni previste dalla norma in parola.

L'utilità concreta per la massa dei creditori - a prescindere dal fatto che l'accesso alla procedura di concordato preventivo costituisce di per sè un vantaggio per i creditori ove si tenga conto degli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare, come ha ricordato Cass. n. 6031/2014 - non rientra invece nei requisiti richiesti e nelle finalità perseguite dalla norma in questione e non deve perciò essere in alcun modo indagata (Cass. n. 1182/2018).

5.6 L'applicazione al caso di specie dei principi sopra illustrati rende evidente come il collegio dell'impugnazione, nel negare la collocazione in prededuzione richiesta, si sia preoccupato di verificare in concreto la sussistenza di un beneficio per la procedura concorsuale (constatando ex post che la prestazione professionale non era stata di alcuna utilità, dato che non aveva avuto alcun effetto di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità) senza valutare in alcun modo se l'attività professionale prestata dall'odierno ricorrente potesse essere ricondotta, secondo una valutazione ex ante, nell'alveo della procedura concorsuale minore comunque avviata e delle finalità dalla stessa perseguite.

L'indagine, svolta sul piano dell'utilità in concreto piuttosto che sotto il profilo della funzionalità dell'attività professionale prestata alle esigenze di risanamento proprie della procedura minore, si pone al di fuori dei parametri di valutazione da cui la L. Fall., art. 111, comma 2, fa discendere la collocazione in prededuzione e deve giocoforza essere rivista secondo la prospettiva di valutazione più corretta.

6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Mantova, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, ove non accerti che il credito in questione non sia eventualmente sorto per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 7, ultimo periodo, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo grado di giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Mantova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2018.


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