Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2083 - pubb. 22/03/2010

Chiamata in causa ad istanza di parte, differimento dell’udienza e discrezionalità del giudice

Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Febbraio 2010, n. 4039. .


Processo civile – Intervento in causa di terzi – Richiesta di fissazione di nuova udienza per la chiamata di terzo ad istanza di parte – Provvedimento discrezionale del giudice. (22/03/2010)



Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta, dopo la novella dell’art. 111 della Costituzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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