Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2125/2010p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Vicenza, 29 Gennaio 2009, n. 0. .


Contratti in genere – Principi generali – Buona fede e correttezza – Solidarietà – Rilievo costituzionale – Immediata precettività.



Il principio di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)