Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2362 - pubb. 14/09/2010

Rigetto del ricorso ex art. 360bis n. 1 per manifesta infondatezza

Cassazione Sez. Un. Civili, 06 Settembre 2010, n. 19051. Est. Vittoria.


Processo civile – Ricorso per cassazione – Art. 360 bis, n. 1, c.p.c. – Pronuncia di rigetto e non di inammissibilità – Fondamento – Principio di diritto enunciato, ex art. 363 c.p.c., in fattispecie relativa a rinunzia al ricorso. (14/09/2010)



Le S.U., pronunciando per la prima volta in ordine all’interpretazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. – introdotto dalla legge di riforma del processo civile, n. 69 del 2009 – all’esito di una approfondita motivazione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla". Il principio di diritto è stato enunciato nell’interesse della legge, usando del potere conferito alla Corte dall’art. 363 c.p.c., in un caso in cui il giudizio è stato dichiarato estinto per rinunzia al ricorso sopravvenuta al decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio. (fonte CED – Corte di Cassazione)


Il testo integrale


 


Testo Integrale