Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23721 - pubb. 12/06/2020

Il patto modificativo dell’obbligazione è una eccezione in senso stretto che deve essere allegata tempestivamente

Tribunale Ravenna, 08 Gennaio 2020. Est. Farolfi.


Processo civile - Patto modificativo dell’obbligazione - Eccezione in senso stretto - Deduzione



L’eccezione secondo cui le parti avrebbero pattuito una riduzione di quanto complessivamente dovuto è un tipico patto modificativo della precedente obbligazione che non solo deve essere provato dal convenuto (ai sensi dell’art. 2697 co. 2 c.c.) ma ancor prima rappresenta una eccezione in senso stretto che deve essere allegata tempestivamente; la circostanza che l’eccezione sia contenuta per la prima volta in una memoria di costituzione coincidente con quella istruttoria non modifica la situazione, considerato che la parte non può – logicamente e giuridicamente – essere ammessa a provare una circostanza modificativa che non possa più dedurre ritualmente in giudizio: sarebbe altrimenti sempre aggirabile il sistema di preclusioni progressive previste dal codice di rito al fine di assicurare una ragionevole durata del processo ordinario di cognizione.

Il pagamento è invece fatto estintivo che rientra nella categoria delle eccezioni in senso lato, che ben possono quindi essere valorizzate dal giudice se risultanti ex actiis. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


N. R.G. 4306/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1085/2016 promossa da:

TASSI LILIANA, con il patrocinio dell’avv. S. F. Amato e C. Regoli

ATTRICE

 

Contro

 

RECUPERO MICHELE, con l’Avv. *

CONVENUTO

 

Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito

 

CONCLUSIONI

Come da verbale d’udienza in data 11/12/2019 di seguito richiamate nella parte espositiva delle vicende processuali.

 

FATTO E DIRITTO

1.

Il presente giudizio origina dalla richiesta di pagamento da parte della sig.ra T. Liana , in qualità di erede del defunto marito T. Paolo, del credito di Euro 15.000, derivante dal prezzo di cessione di quote di un’associazione ed oggetto di un riconoscimento di debito con promessa di pagamento rateale sottoscritta dal sig. R. Michele.

Il convenuto non si è inizialmente costituito ed è stato perciò dichiarato contumace.

Soltanto in data 10/05/2019 il sig. R. si è costituito, con memoria contenente istanze istruttorie.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 11/12/2019 e le parti hanno in detta sede rinunciato al deposito di comparse conclusionali o memorie di replica. 

All’esito la causa viene così decisa.

 

2.

La domanda di parte attrice risulta parzialmente fondata.

Il documento in data 28/0/2015 reca l’impegno del sig. R. a pagare al T. la somma di Euro 15.000# a fronte della restituzione delle quote possedute nell’Associazione K2 (cfr. doc. 1 di parte attrice e doc. 2 di parte convenuta).

Tale circostanza è anche ammessa esplicitamente nella comparsa di costituzione tardiva del convenuto.

Risulta inoltre documentalmente che il sig. R. abbia in effetti pagato ratealmente la somma di Euro 3.250# sul maggior importo pattuito.

Tale circostanza risulta dal doc. 3 di parte convenuta ed è inoltre accettato senza contestazioni dall’attrice che sul punto nulla ha eccepito (anzi, ha intrapreso la causa dichiarando di non sapere se e quali rimborsi fossero stati effettivamente compiuti dal convenuto). Si ricorda, altresì, che il pagamento è fatto estintivo che rientra nella categoria delle eccezioni in senso lato, che ben possono quindi essere valorizzate dal giudice se risultanti ex actiis.

Sulla residua parte di prezzo si impongono tre considerazioni, di cui due in diritto ed una in fatto:

a) la promessa di pagamento contenuta nel citato doc. 1 di parte attrice comporta, ex art. 1988 c.c., l’esonero della parte cui è diretta dal dovere di dimostrare la fondatezza del rapporto. In altri termini, si realizza quello che la dottrina ha identificato come astrazione processuale della causa, nel senso che in forza della dichiarazione unilaterale si presume la sussistenza del rapporto e spetta al dichiarante offrire la prova dei fatti estintivi od impeditivi idonei a porre nel nulla la richiesta di pagamento che su detta promessa si fondi.

“In tema di promesse unilaterali, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell' art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cass. civ., Sez. II, 22/08/2006, n.18259) ed ancora “pur essendo rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell'inversione dell'onere della prova di un rapporto fondamentale derivante dalla titolarità di una promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.), non è ravvisabile tale rinuncia se il promissario si limita ad indicare il rapporto fondamentale (cosiddetta promessa titolata), ovvero, in subordine al non accoglimento della domanda principale fondata sulla promessa, offra di provare il rapporto ad essa sottostante” (Cass. civ., Sez. III, 19/05/2006, n.11775);

b) la parte convenuta si è costituita in un momento della causa in cui erano già maturate le preclusioni assertive previste dall’art. 167 c.p.c.: in altri termini l’eccezione secondo cui le parti avrebbero pattuito una riduzione di quanto complessivamente dovuto è un tipico patto modificativo della precedente obbligazione che non solo deve essere provato dal convenuto (ai sensi dell’art. 2697 co. 2 c.c.) ma ancor prima rappresenta una eccezione in senso stretto che deve essere allegata tempestivamente; la circostanza che l’eccezione sia contenuta per la prima volta in una memoria di costituzione coincidente con quella istruttoria non modifica la situazione, considerato che la parte non può – logicamente e giuridicamente – essere ammessa a provare una circostanza modificativa che non possa più dedurre ritualmente in giudizio: sarebbe altrimenti sempre aggirabile il sistema di preclusioni progressive previste dal codice di rito al fine di assicurare una ragionevole durata del processo ordinario di cognizione;

c) anche a voler prescindere da tale ultimo assorbente rilievo giuridico, in fatto il capitolo di prova a ciò destinato sub k) (a pag. 9 della memoria di costituzione) appare del tutto generico ed indeterminato, come tale insuscettibile di ammissione; si deve peraltro considerare che la circostanza per cui le parti annotassero per iscritto ogni rimborso rateale da parte del debitore (cfr. il già citato doc. 3 di parte convenuta) rende del tutto inverosimile il fatto che le stesse – nel mentre davano atto per iscritto minuziosamente di ogni pagamento rateale non abbiano del pari annotato per iscritto la pretesa riduzione del prezzo così come – peraltro tardivamente – eccepito dal convenuto. La prova testimoniale sul punto risulta perciò oltre che inammissibile in quanto del tutto generica, altresì inammissibile in quanto contraria al disposto dell’art. 2723 c.c., che rende possibile la prova testimoniale di patti aggiunti posteriori solo se risulta verosimile che siano state fatte modificazioni verbali: come detto, proprio il fatto che le parti annotassero per iscritto i singoli rimborsi rende assolutamente non credibile che avessero lasciato ad un mero flatus vocis la ben più importante pattuizione volta a ridurre complessivamente per asseriti danni o consumi impropri quanto ancora dovuto a titolo di prezzo per la cessione della quota da parte del sig. R.

In definitiva, atteso il riparto dell’onere probatorio dianzi ricordato, occorre disporre la condanna del convenuto a pagare alla sig.ra T. la somma di Euro 11.750 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del principio di occasionalità necessaria nell’insorgenza della lite, ma anche della sua semplicità.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 4306/2018, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,

dichiara tenuta e condanna R. Michele a corrispondere a parte attrice la somma di Euro 11.750 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

condanna altresì il convenuto a rifondere all’attrice le spese di causa, che liquida complessivamente in Euro 2.786 (di cui Euro 286 per spese, Euro 2.500 per compensi) oltre a spese generali, ad IVA e CPA come per legge.

Ravenna, 8 gennaio 2020

Il Giudice

Dott. Alessandro Farolfi