Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25626 - pubb. 08/07/2021

Notifica del ricorso di fallimento: se all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore non risulti possibile, la notifica a cura del ricorrente si esegue esclusivamente di persona

Cassazione civile, sez. I, 18 Maggio 2021, n. 13507. Pres. Scaldaferri. Est. Ferro.


Dichiarazione di fallimento - Notifica telematica del ricorso - Impossibilità di perfezionamento - Notifica a cura dell’ufficiale giudiziario “di persona” - Forme di notificazione - Irrilevanza



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, allorché la notifica del ricorso di fallimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore non risulti possibile, la notifica a cura del ricorrente si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, d.P.R. n. 1229 del 1959, laddove la locuzione "di persona" contenuta nell'art. 15, comma 3, l.fall. si riferisce all'ufficiale giudiziario - il quale deve procedere personalmente alla notifica senza potersi avvalere del servizio postale -, ma non anche al destinatario, al quale l'atto potrà essere notificato a mani proprie o mediante consegna a soggetto idoneo a riceverlo nelle forme del codice di rito. (massima ufficiale)


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