Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26863 - pubb. 19/03/2022

Prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento eseguito a seguito di pignoramento presso terzi dopo il fallimento del debitore

Cassazione civile, sez. I, 11 Gennaio 2022, n. 621. Pres. Genovese. Est. Mercolino.


Espropriazione presso terzi - Fallimento del debitore esecutato - Successivo pagamento del terzo pignorato al creditore pignorante - Azione di ripetizione - Prescrizione - Decorrenza



In tema di ripetizione dell'indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di "debitor debitoris", versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del pagamento, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che, su domanda del curatore, pronunci l'inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento stesso, avendo quest'ultima natura meramente dichiarativa. (massima ufficiale)


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