Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26881 - pubb. 11/01/2021

Formazione dello stato passivo e del piano di riparto: suddivisione delle questioni

Cassazione civile, sez. I, 01 Marzo 1995, n. 2302. Pres. Corda. Est. Pignataro.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Fase della ripartizione dell'attivo - Questioni concernenti la collocazione di un credito - Ammissibilità



Il decreto di cui all'art. 96 legge fallimentare se non impugnato preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito ammesso ed alla sua entità, alla efficacia del titolo da cui esso deriva ed alla esistenza delle cause di prelazione, ma non anche le questioni di graduazione di dette cause ed in genere quelle concernenti la collocazione di un credito rispetto agli altri per la risoluzione delle quali la legge fallimentare (artt. 110 - 111) prevede l'ulteriore fase della ripartizione dell'attivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mario CORDA Presidente

" Angelo GRIECO Consigliere

" Giancarlo BIBOLINI "

" Ernesto LUPO "

" Alberto PIGNATARO Rel. "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

BANCO DI NAPOLI, sede in Verona, in persona dei suoi legali rappr.ti p.t., elett.te dom.to in Roma via Umberto Boccioni 4 presso l'avv. Antonino Smiroldo che lo rappr.ta e difende unitamente all'avv. Amedeo De Maio giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

SUPPI GAETANO, ALBRGHETTI LUIGI, CASTAGNA ANGELO, CORRADI FULVIO, CASAROTTO MARIO, PEZZOTTA ELIANO, DEL BELLO ROBERTO, FACCHINETTI GIAMPIETRO, GUGOLATI CLAUDIO, MICHELETTI LUIGI, tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Archimede, 98 presso gli avvocati Guido Calvi e Stefania De Angelis, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Tosi e Margherita Fontana giuste deleghe in calce al controricorso. Per Pezzotta successivamente si sono costituiti con procura speciale in udienza l'avvocato Berti Paolo e l'avvocato Calvi Guido, in sostituzione dell'avvocato Tosi, domiciliati in Roma Via Archimede, 98 presso Calvi per notaio Paolo Mangili del Collegio Notarile di Bergamo Reg. n. 67.121 del 29-10-1993. Per Suppi, Castagna, Casarotto, Gugolati e Corradi si costituiscono con procura speciale in udienza, l'avvocato Paolo Berti e Calvi Guido in sostituzione dell'avvocato Tosi con domicilio presso l'avvocato Calvi, Via Archimede, 98, per notar Raffaele Chiddo, di Verona Rep. n. 54.147 del 13-10-1993. Per Alborghetti, Del Bello, Facchinetti, Micheletti si costituiscono con procura speciale in udienza gli avvocati P. Berti e G. Calvi in sostituzione dell'Avvocato Tosi, per notar Paolo Mangili di Bergamo Rep. n. 67.054 del 26-10- 1993 con elezione di domicilio presso Calvi Via Archimede, 98.

Controricorrenti

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in qualità del Presidente e legale rappr.te p.t., elett.te dom.to in Roma via della Frezza 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappr.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Leonardo Lironcurti giusta procura speciale per Notaio Franco Lupo di Roma rep. 20522 dell'11.3.92.

resistente

contro

ESATTORIA II.DD. di Illasi gestita dalla Cassa di Risparmio di V.V.B.A., - DIREZIONE PROV.LE INAIL, - DIREZIONE UFFICIO I.V.A., - TESTA LUIGI, - TESTA G. LUIGI, - PERLATO PIETRO, - CERVATO EMILIO, - VERZÈ MARIO, - SETARO FRANCESCO, - ZORZI ELIO, - BOSCOLO ROMANO, - ZORZI AGOSTINO, - ALDEGHERI ELIO curatore fall. Montital, - DIREZIONE INAM.

Intimati

avverso il decreto del Tribunale di Verona - Sez. fall.re dep. il 19.12.91;

è presente per il ricorrente l'avv. Smiroldo che chiede l'accoglimento;

è presente per il resistente l'avv. Carlo Patrizi con delega che chiede il rigetto;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.10.1994 dal Cons. Rel. Dott. Pignataro;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Di Salvo che conclude per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso della procedura fallimentare a carico della s.r.l. Monital apertasi il 21 maggio 1984 il giudice delegato del Tribunale di Verona ammetteva al passivo un credito di L. 722.800.625 del Banco di Napoli riconoscendo la garanzia ipotecaria costituita con l'iscrizione eseguita il 1 ottobre 1980 in forza di decreto ingiuntivo; ammetteva altresì in via privilegiata i crediti di Gaetano Suppi e di altri dieci lavoratori dipendenti dalla società i quali avevano eseguito in data 6 giugno 1980 sequestro conservativo immobiliare successivamente convalidato e convertitosi in pignoramento con inizio della procedura esecutiva poi non proseguita dal curatore del fallimento.

Con ricorso del 28 gennaio 1988 il Suppi e gli altri dieci creditori sequestranti chiedevano al Tribunale di Verona la declaratoria di nullità dell'ipoteca del Banco di Napoli ed in subordine la declaratoria d'inefficacia della stessa nei loro confronti.

Con sentenza 1 febbraio 1989 il Tribunale di Verona dichiarava la nullità del ricorso introduttivo per carenza dello "nus postulandi" in capo al difensore affermando che per tale motivo era preclusa ogni indagine sul merito. La sentenza passava in giudicato. Successivamente i predetti creditori chiedevano al giudice delegato di collocare i loro crediti prima di quello del Banco di Napoli nella ripartizione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile sottoposto a sequestro e poi all'ipoteca della banca. Con decreto 19 luglio 1991 il giudice delegato accoglieva l'istanza e predisponeva un piano di riparto.

Contro tale decreto il Banco di Napoli proponeva reclamo al Tribunale lamentando tra l'altro la violazione del suddetto giudicato.

Con decreto 19 dicembre 1991 il Tribunale di Verona modificava parzialmente il piano di riparto e disponeva la distribuzione delle somme a favore del Suppi e degli altri dieci creditori sequestranti. Osservava che in sede di ripartizione dell'attivo è istituzionalmente affidata al giudice delegato la valutazione delle questioni di graduazione delle cause di prelazione ed in genere di quelle concernenti la collocazione di un credito rispetto agli altri e che nella specie l'esame della questione di detta collocazione nel piano di riparto dei crediti delle parti non involgeva un riesame (inammissibile) dell'esistenza dell'ipoteca del banco di Napoli accertata nello stato passivo divenuto definitivo. Con riguardo al merito della questione il Tribunale condivideva l'opinione del giudice delegato secondo la quale gli effetti del sequestro comportanti l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria successiva permangono anche se il curatore non subentri nella procedura esecutiva individuale; precisava però che gli indicati effetti del sequestro conservativo si verificano solo a favore dei Creditori sequestrati.

Contro detto decreto il Banco di Napoli ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. affidato a due motivi illustrati da memoria, al quale hanno resistito con controricorso Gaetano Suppi e litisconsorti.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la banca ricorrente, denunciando violazione degli artt. 97 e 100 l. fall., sostiene che il Tribunale, nel posporre in sede di riparto il credito di essa banca collocato nello stato passivo prima di quello dei lavoratori ammessi al passivo, avrebbe violato il contenuto del provvedimento dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo. Ciò in quanto la garanzia ipotecaria e la collocazione del credito di essa banca dovevano ritenersi definitivamente accertate nello stato passivo non impugnato e perciò non più modificabile.

La censura è infondata.

Va premesso in fatto che nello stato passivo non era stabilita (ne poteva esserlo) alcuna graduazione tra i crediti ammessi ed assistiti da cause di prelazione elencati insieme a quelli ammessi in chirografo.

Ciò premesso deve osservarsi che è indubbiamente vero, come ha ripetutamente affermato questa Corte, che in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione i crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione dei crediti data l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo.

Ma l'accertamento dell'esistenza delle cause di prelazione che assistono i diversi crediti ha un carattere assoluto e non comparativo restando escluso nella fase di ammissione al passivo ed in quella eventuale di impugnazione dello stato passivo il problema della collocazione di ciascuna causa di prelazione rispetto alle altre.

Il decreto di cui all'art. 96 l. fall. se non impugnato preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito ammesso ed alla sua entità, alla efficacia del titolo da cui esso deriva ed alla esistenza delle cause di prelazione ma non anche le questioni di graduazione di dette cause ed in genere quelle concernenti la collocazione di un credito rispetto agli altri per la risoluzione delle quali la legge fallimentare (art. 110 - 111) prevede l'ulteriore fase della ripartizione dello attivo (v. "ex plurimis": Cass. 18 giugno 1982, n. 3728; Cass. 27 marzo 1972, n. 958; Cass. 24 maggio 1994, n. 5073). Nel caso in esame la questione controversa tra le parti è risolta dal Tribunale di Verona col provvedimento decisorio impugnato non riguardava l'accertamento in assoluto della esistenza dell'ipoteca del Banco di Napoli già compiuto in sede di ammissione al passivo è divenuto incontestabile ma concerneva l'opponibilità di tale ipoteca ai creditori che avevano eseguito sequestro conservativo (poi convertito in pignoramento) sull'immobile prima della iscrizione ipotecaria.

Tale questione rientra proprio tra quelle concernenti la collocazione dei crediti riservata alla fase della ripartizione dell'attivo ed improponibili in sede di formazione dello stato passivo.

L'art. 2916 n. 1 c.c., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile al sequestro conservativo ai sensi dell'art. 2906 c.c., non sancisce il divieto di iscrivere ipoteche (anche giudiziali) ma stabilisce che "nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione" non si tenga conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento (o il sequestro).

Da ciò deriva che l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento o il sequestro conservativo non è nulla ma è improduttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata (v. Cass., 6 luglio 1968 n. 2304) e nel caso di sequestro l'improduttività di effetti dell'ipoteca successiva è limitata ai creditori sequestranti giacché tale misura cautelare da vita a un vincolo "a porta chiusa" (v. Cass., 26 agosto 1976, n. 3058). Il Tribunale di Verona con il provvedimento impugnato non ha quindi esaminato inammissibilmente una questione preclusa dalla definitività dello stato passivo.

Non sussiste pertanto il vizio denunciato con il 1 motivo di ricorso con il quale non è stata mossa alcuna censura riguardante il merito della decisione adottata dal Tribunale.

2. Col secondo motivo il Banco di Napoli deduce la violazione della cosa giudicata e lamenta che il Tribunale abbia preso in esame le istanze del Suppi e degli altri dieci lavoratori sequestranti nonostante che fosse passata in cosa giudicata la sentenza 1 febbraio 1989 che aveva rigettato analoghe istanze. Il motivo è infondato.

L'indicata sentenza del Tribunale di Verona dichiarò la nullità del ricorso introduttivo del relativo giudizio per carenza dello "jus postulandi" in capo al difensore dei ricorrenti senza esaminare nel merito la domanda.

Nel giudizio conclusosi con detta sentenza non si è, pertanto, formato il giudicato sostanziale.

La formazione di tale giudicato non può essere ritenuta, come vorrebbe il ricorrente, perché "il curatore avrebbe potuto svolgere le sue domande e richieste in ordine alla collocazione dei crediti". Infatti, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.) "fa stato ad ogni effetto tra le parti..." per lo accertamento di merito positivo o negativo del diritto contenuto nella sentenza che lo produce.

Da ciò deriva che la preclusione alla proposizione di una domanda per effetto di precedente giudicato sostanziale puo scaturire da una pronuncia di merito che abbia attribuito o negato il diritto oggetto di quella domanda e non anche dalla sentenza che si sia astenuta dallo statuire in proposito per ragioni di rito.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione sopportate dai resistenti che si sono costituiti con controricorso vanno poste a carico della banca ricorrente.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dei controricorrenti in L. 101.000, oltre a L. 7.000.000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1994.