Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26909 - pubb. 11/01/2021

Graduazione dei crediti prededotti in caso di incapienza

Cassazione civile, sez. I, 09 Aprile 1984, n. 2268. Pres. Scanzano. Est. Senofonte.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Creditori privilegiati - Insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i crediti assistiti dal beneficio della prededuzione - Modalità della ripartizione



L'ammissione al passivo fallimentare, con il beneficio della prededucibilità, dei crediti insorti nel corso delle procedure concorsuali anteriori al fallimento (nella specie, amministrazione controllata), e seguite dal fallimento medesimo con vincolo di consecuzione, non determina la perdita dei privilegi che assistano tali crediti alla stregua della loro causa (nella specie, crediti di lavoro), mentre resta a detto fine irrilevante che i privilegi stessi non siano stati specificamente indicati in Sede di istanza di ammissione o di formazione dello stato passivo. Pertanto, nella ripartizione dell'attivo, qualora non vi sia capienza sufficiente al soddisfacimento di tutti i crediti che godono della prededuzione, a norma dell'art. 111 primo comma n. 1 della legge fallimentare, la ripartizione stessa non deve essere fra di loro effettuata in termini di proporzionalità, ma in base a graduazione che tenga conto di quei privilegi e del loro grado, secondo gli ordinari criteri che regolano la prelazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato